Diritto islamico: i reati
I reati penali
I reati penali si possono distinguere in tre grandi categorie.
– Ḥudūd (limiti, sing. ḥadd): per il quale il Corano prevede esplicitamente una pena
Sono i più gravi e il giudice ha nei loro riguardi un potere discrezionale molto limitato. Contro questi reati la religione nascente viene difesa con durezza: la flagellazione e la pena di morte colpiscono i reati contro Allah, quali l’apostasia, la bestemmia o l’adulterio. Pene corporali severe vengono applicate a reati gravi come il furto o il brigantaggio. Questi reati vengono sempre perseguiti d’ufficio, perché rivolti contro Dio e lo stato è il vicario di Dio sulla terra.
– Qiyas (delitti di sangue): omicidio e ferimento, punito con compensazione o rappresaglia (legge del taglione)
Anche qui le pene sono determinate dal Corano e dalla sunna, quindi la discrezionalità del giudice è limitata. Essi sono puniti con la legge del taglione, la quale – a discrezione della vittima o della sua famiglia – può essere sostituita dal prezzo del sangue o dl perdono. Nel ricorso al taglione si può osservare come il giudice islamico (ma questo è tipico dei diritti primitivi) non tiene conto della volontarietà dell’atto, ma si limita a impedire la vendetta sorvegliando l’equa applicazione della pena del taglione o, se la parte accetta, del pagamento del prezzo del sangue.
Il giurista occidentale tende a trovare eccessiva una discrezonalità che oscilla tra una pena grave come il taglione e il perdono. Quest’ultima alternativa risulta più compresibile ricordando che il dirito islamico classico non teneva conto della volontarietà dell’ato. In caso di incidente, per esempio, il perdono è una soluzione equa.
– Taʾzīr (altri crimini): usura, gioco d’azzardo, omosessualità, spergiuro (discrezione del giudice)
Comprendono quei comportamenti che, di epoca in epoca, sono stati considerati nocivi alla buona convivenza sociale, ma per i quali né il Corano, né la sunna prevedono pene specifiche. La loro punizione ricade quindi nell’ambito della discrezionalità del giudice. Risulta perciò difficile fissarne con precisione la fattispecie, perché variano di luogo in luogo e di epoca in epoca. Le si può individuare soprattutto ex negativo: i reati che non sono né hudud né qisas sono tazir. Nei reati tazir la pena è applicata discrezionalmente dal giudice, secondo un principio di individualizzazione cui i diritti occidentali giungeranno solo più tardi. Le sanzioni sono ancora però ancora quelle tipiche di uno Stato non strutturato amministrativamente: prigione, fustigazione, confisca dei beni, ammonimento del giudice e così via, fino alla sanzione sociale consistente nel togliere in modo ignominioso il turbante al colpevole (che era infatti simbolo esterno dello status sociale di chi lo portava).
Discrezionalità non significa necessariamente arbitrarietà. Un tempo essa era indispensabile a causa della vaghezza dei confino che definivano il reato: in questo vasto ambito, il giudice – che doveva essere dotto e pio – valutava caso per caso come decidere. E’ chiaro che se il giudice non è né dotto né pio, ma lo strumento di una dittatura, l’elemento deterrente insito nelle pene coraniche diviene uno strumento di repressione politica. La parte tecnico-giuridica dell’originario diritto islamico è carente di molte nozioni che vengono ritenute essenziali per un diritto penale occidentale: esso ignora infatti le nozioni di tentativo, di recidiva, di cumulo delle pene e di circostanze attenuanti o aggravanti.
L’elemento che più differenzia il diritto penale islamico dagli altri è l’assenza di considerazioni dell’elemento soggettivo: ai fini dell’applicazione della pena è sufficiente il risultato materiale, sia esso voluto o no. Ovviamente, non sono considerati punibili il minore (che nel diritto islamico è l’impubere, e di conseguenza la donna diviene punibile prima dell’uomo) e gli incapaci d’intendere e di volere o per follia o per intossicazione.
Tipi di reato
I vari tipi di reato si distinguono in base alla fattispecie, alla prova richiesta e alla punizione prevista:
-Reati Ḥudūd: adulterio, diffamazione, apostasia, brigantaggio, uso di bevande alcoliche, furto, ribellione.
-Reati Qiyas: omicidio volontario con un’arma, omicidio volontario, omicidio per fatto involontario, omicidio indiretto, lesione corporale volontaria, lesione corporale involontaria.
-Reati Taʾzīr: sodomia; importazione, esportazione, trasporto, produzione o vendita di vino; reati minori (disobbedienza al marito, insulti a terzi); diserzione; appropriazione indebita, falsa testimonianza; evasione fiscale; vari reati minori; reo recidivo per un reato tazir; usura, corruzione, violazione dei doveri derivanti da negozi fiduciari.
Vengono considerati più gravi i Reati Ḥudūd (a differenza dell’omicidio) al fine della difesa della proprietà, della nuova religione nascente e dell’onore, in un contesto di transizione da una società nomade e poligamica ad una società sedentaria, urbanizzata e monogamica.
Il Corano stabilisce le pene per i reati-ḥadd, assieme ad una serie ben definita di criteri perché tali pene possano essere comminate. L’impianto generale del diritto penale islamico è pertanto molto diverso da quello romano-occidentale. Se nel diritto romano si hanno una serie di pene sempre più gravi in corrispondenza della maggiore gravità del reato, il diritto penale islamico prevede pene gravissime (fino alla morte) a fini di deterrenza, accompagnate da una serie puntigliosissima di condizioni necessarie per comminare tale pena, al fine di rendere tale pena applicabile solo in casi limitatissimi e pressoché improbabili.
Condizioni per la condanna a pene-ḥadd:
- testimonianza oculare di 4 uomini musulmani adulti
- confessione ripetuta 4 volte di fronte a 4 giudici diversi, precisa e dettagliata, e ritrattabile in qualsiasi momento prima della pena.
Le pene variano inoltre in base allo status degli accusati: musulmani, sposati e uomini liberi sono soggetti a pene maggiori rispetto a non musulmani, non sposati e schiavi.
La natura personale del diritto islamico spiega eventi incompatibili coi diritti occidentali: ad esempio, il perseguimento dei nemici dello Stato islamico anche entro i confini di un altro Stato. Ciò tuttavia non va visto solo come giustificazione dell’assassinio politico. Infatti, solo la personalità del diritto rese possibile una rapidissima espansione territoriale senza scontri con le popolazioni sottomesse. Un esempio concreto si è avuto nelle terre di al-Andalus, quando nella penisola iberica convivevano arabi, ebrei e cristiani usando norme romane, germaniche e islamiche.
Un diritto di origine religiosa non può che imporsi a fedeli di una sola religione mentre i diritti contemporanei basati sulla filosofia laica possono costituire un compromesso accettabile per tutti, in una società pluralista. E’ la radice del conflitto: in una società tradizionale c’è una sola religione, cemento della solidarietà nazionale o tribale; nella società occidentale la regola è la pluralità delle religioni, ivi compreso l’ateismo.
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Categorie:G40.02- Diritto islamico - Islamic Law
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