Che cos’è il N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze)

L’Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) è istituito presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, per il perseguimento delle finalità previste dalle norme vigenti in materia di tossicodipendenza. Tra di esse la principale è, senza dubbio, l’art. 75 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulla droga) che vieta il possesso, per uso personale, di sostanze stupefacenti. Chi viola questo divieto è responsabile di un illecito amministrativo e viene segnalato al Prefetto della provincia di residenza. Questi, tramite il N.O.T., applica una o più delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo ossia la sospensione, per un periodo da 1 a 12 mesi, o il divieto di conseguire la patente di guida, il porto d’armi, il passaporto o il permesso di soggiorno per motivi di turismo. Il Prefetto, inoltre, può disporre l’invio dell’interessato a seguire un programma terapeutico presso uno dei SER.T (Servizi per le Tossicodipendenze) istituiti presso le Asl.

Nel caso in cui si tratti di una prima infrazione e il fatto sia di tenue entità, il Prefetto può archiviare la denuncia con la c.d. ammonizione formale: si tratta della sottoscrizione di un invito, anche a seguito di colloquio con uno degli assistenti sociali in servizio presso il N.O.T., a non far più uso di sostanze stupefacenti, con l’avvertimento che in caso di successiva ulteriore violazione si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

E’ previsto anche il ritiro della patente di guida che viene disposto dagli organi di polizia qualora l’interessato, al momento dell’accertamento, disponga di un veicolo a motore (si procederà al ritiro del certificato di idoneità tecnica qualora si tratti di un ciclomotore). La patente (o il certificato) viene inviata in Prefettura e potrà essere restituita dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal ritiro. Il ritiro del documento di circolazione naturalmente non esclude l’applicazione delle altre sanzioni previste dall’art. 75.

Va precisato che la persona fermata viene, in ogni caso, segnalata al SER.T per la convocazione prevista dall’art. 121 dello stesso T.U., ai sensi del quale il Servizio invita l’interessato ad affrontare il proprio rapporto con le sostanze tossiche.



Categorie:M30.03- Droghe e tossicodipendenze

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