Codice antimafia- D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Gazzetta Ufficiale 28/09//2011, n. 226 – Suppl. Ordinario n.214)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011

LIBRO I

Le misure di prevenzione

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all’esercizio di entrambe le deleghe  con  un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo: Art. 1

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di vita  debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

LIBRO I

Le misure di prevenzione

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art. 2

Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,  il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio,   inibendo loro  di  ritornare, senza  preventiva

autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a  tre anni, nel
comune dal quale sono allontanate.

LIBRO I

Le misure di prevenzione

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art. 3

Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può  avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a  tenere  una  condotta  conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo  fine  di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in  qualsiasi momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è  ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui   al   comma 3,  può imporre  alle  persone  che risultino definitivamente condannate per delitti  non  colposi il divieto  di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,      qualsiasi apparato  di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero    comunque  predisposti al   fine di    sottrarsi ai controlli   di polizia,  armi  a   modesta    capacità   offensiva, riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi tipo,   compresi   i giocattoli riproducenti armi, altre armi o  strumenti, in libera  vendita, in grado di nebulizzare liquidi  o  miscele  irritanti  non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché  sostanze infiammabili e altri  mezzi  comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o   crittazione di    conversazioni   e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto  non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  è  opponibile  davanti  al tribunale in composizione monocratica.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 4

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all’articolo 1;

d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati indicati nelle lettere precedenti. È  finanziatore  colui  il  quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle  manifestazioni  di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 5

Titolarità della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle  persone  indicate  all’articolo  4  possono essere proposte dal questore, dal procuratore  nazionale     antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle  misure  di prevenzione le funzioni di pubblico ministero  possono  essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 è presentata  al  presidente  del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 6

Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando  siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a)   e   b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove  le  circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una  o   più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  può  essere  imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 7

Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza  e   ne   fa dare  avviso      alle    parti,  alle  altre  persone  interessate  e   ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato  almeno dieci  giorni prima della data predetta. Se l’interessato è privo  di  difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

3.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell’udienza   possono   essere presentate memorie in cancelleria.

4.  L’udienza si   svolge  con  la partecipazione necessaria  del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della        circoscrizione del giudice e  ne fa tempestiva  richiesta, deve  essere sentito prima    del   giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza   del   luogo.  Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre  che     l’interessato   sia   sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3,  4,  5,  6   e 7 disp. att. c.p.p.

5. L’udienza è  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da  quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza  per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, può ordinare l’accompagnamento  a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo  periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. L’esame a  distanza  dei  testimoni può  essere  disposto  dal presidente del collegio nei casi e  nei  modi indicati all’articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto  compatibili, le  disposizioni contenute nell’articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di  cui  al  presente  titolo  possono  essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7   marzo 2005, n. 82.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 8

Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora  la misura applicata   sia  quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti  di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di un lavoro, di fissare la propria dimora, di   farla                       conoscere  nel termine  stesso all’autorità di pubblica sicurezza e  di non    allontanarsene    senza preventivo avviso all’autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive,      altresì,   di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne   e sono sottoposte a misure di prevenzione o  di  sicurezza,   di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina  più   presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non  partecipare  a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che  ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa  sociale; ed,  in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo  di  soggiorno  nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza  preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di  pubblica  sicurezza  preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al  comma  6  è  consegnata  una  carta  di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della  Repubblica, al   procuratore   generale presso la Corte di appello ed all’interessato.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 9

Provvedimenti d’urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura  della sorveglianza  speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e la sospensione della  validità  ai    fini dell’espatrio di ogni          altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità,  può altresì disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via

provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Sezione II Le impugnazioni

Art. 10

Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale  presso la corte di     appello  e  l’interessato  hanno  facoltà  di  proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito.

2. Il ricorso non ha effetto  sospensivo  e  deve  essere  proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

3. Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso  in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato,    entro dieci  giorni. La  Corte  di   cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4.  Salvo  quando  è  stabilito nel  presente decreto,   per la proposizione e la decisione    dei     ricorsi,     si    osservano in  quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale   riguardanti    la

proposizione e la decisione dei ricorsi relativi  all’applicazione
delle misure di sicurezza.

Sezione III L’esecuzione

Art. 11

Esecuzione

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione  è comunicato al questore per l’esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato  e sentita l’autorità di         pubblica sicurezza  che lo propose,  può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu  emanato, quando    sia cessata o mutata la causa che lo  ha determinato.  Il  provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità  proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale  abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di  modifica  non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di  taluna  delle prescrizioni per gravi  esigenze   di  ordine  e  sicurezza pubblica, ovvero per    violazione       degli  obblighi  inerenti  alla sorveglianza speciale, il  presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria  della misura, delle   prescrizioni o  degli  obblighi richiesti con la proposta.

Sezione III L’esecuzione

Art. 12

Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di  soggiorno  possono essere  autorizzate  a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di  residenza  o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari  e     delle    cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai  dieci giorni, oltre al tempo necessario per  il  viaggio.           L’autorizzazione può essere concessa, nel medesimo  limite  temporale,  anche           quando ricorrono      gravi   e comprovati  motivi di famiglia         che                  rendano assolutamente necessario ed urgente  l’allontanamento   dal           luogo  di soggiorno coatto.

2. La domanda dell’interessato deve essere proposta  al  presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5.

3.  Il  tribunale,  dopo  aver  accertato  la   veridicità   delle circostanze      allegate dall’interessato,  provvede in camera    di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo  5,  il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un  periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso      per cassazione per     violazione                di          legge.      Il  ricorso  non  ha  effetto sospensivo.

6. Del decreto è altresì data notizia all’autorità  di  pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l’itinerario del viaggio.

Sezione III L’esecuzione

Art. 13

Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione  non  si può    far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Sezione III L’esecuzione

Art. 14

Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato e  cessa  di  diritto  allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato  commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio   se la commissione di tale reato possa costituire indice della  persistente pericolosità dell’agente; in  tale  caso  il termine ricomincia  a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Sezione III L’esecuzione

Art. 15

Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da  condanna  o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di    conversione di pena pecuniaria, non è computato nella  durata  dell’obbligo  del soggiorno.

2. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a  misura  di  sicurezza detentiva.    Se  alla  persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa   vi   è        sottoposta      dopo     la  cessazione   dell’obbligo   del soggiorno.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 16

Soggetti destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all’articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o  ad  altro  organismo  internazionale competente per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di  risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i     fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati     per il finanziamento di organizzazioni  o                attività  terroristiche,         anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti  di cui  all’articolo  4,  comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente                        ai      beni,      nella  disponibilità  dei medesimi soggetti, che           possono  agevolare, in qualsiasi  modo,    le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.  Il sequestro effettuato  nel corso    di           operazioni      di polizia  dirette alla    prevenzione delle predette       manifestazioni  di violenza     è   convalidato     a   norma dell’articolo 22, comma 2.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 17

Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 18

Applicazione delle misure  di  prevenzione   patrimoniali.    Morte  del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di           prevenzione patrimoniali,               indipendentemente  dalla  pericolosità  sociale   del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali  possono  essere  disposte anche in caso di morte del soggetto proposto  per  la  loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale     potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi  dei successori a titolo universale o               particolare  entro  il  termine di cinque anni dal decesso.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe  applicarsi  la  misura  di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 17 competenti per il luogo  di  ultima  dimora  dell’interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

5.  Agli  stessi  fini  il  procedimento  può  essere  iniziato  o

proseguito allorché la  persona  è sottoposta ad  una misura di
sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 19

Indagini patrimoniali

1. I soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza       o      della      polizia giudiziaria,  ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie     e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 16 nei     cui confronti possa essere proposta la misura    di                     prevenzione della  sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od   obbligo   di soggiorno, nonché, avvalendosi della                                 guardia    di    finanza o  della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica  facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di  concessioni o     di   abilitazioni      all’esercizio  di  attività  imprenditoriali  e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e      pubblici registri,      se   beneficiano di    contributi,    finanziamenti   o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da    parte dello   Stato, degli      enti   pubblici         o dell’Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con  i soggetti indicati al comma 1           nonché  nei confronti    delle  persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od      associazioni,   del   cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti  di  cui  all’articolo  17,  commi  1  e  2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti        di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad   ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di   ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta    utile                     ai   fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2             e  3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del                 giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli     articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

5. Nel corso del  procedimento  per l’applicazione di una  delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle           persone indicate nell’articolo 16, il tribunale, ove   necessario,   può  procedere     ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei          commi             che precedono.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 20

Sequestro

1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con  decreto  motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il    procedimento  risulta                    poter   disporre,   direttamente   o indirettamente, quando    il     loro           valore  risulta    sproporzionato    al reddito dichiarato o all’attività economica  svolta ovvero    quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di           ritenere  che gli stessi siano il frutto di attività illecite o     ne             costituiscano il reimpiego.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale  quando  è  respinta  la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima  provenienza  o  dei  quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3.   L’eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude

l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 19.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 21

Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.  L’ufficiale giudiziario,   eseguite   le   formalità ivi previste,    procede all’apprensione               materiale  dei beni     e        all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,  anche    se gravati da diritti reali o personali di godimento,   con  l’assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

2. Il  tribunale,  ove  gli  occupanti  non  vi  provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell’indennità  di  trasferta spettante  all’ufficiale  giudiziario  è  regolato  dalla  legge   7 febbraio 1979, n. 59.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 22

Provvedimenti d’urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima  della  fissazione dell’udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni  dalla  richiesta. Il  sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato  dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere            ulteriori indagini a norma dell’articolo 19, comma 5, nei casi di particolare         urgenza  il sequestro è disposto   dal             presidente     del         tribunale con  decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato           dal  tribunale  nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel         corso   del procedimento, anche su segnalazione dell’amministratore        giudiziario, emerge l’esistenza di altri beni che potrebbero          formare           oggetto di confisca.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 23

Procedimento applicativo

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l’applicazione di una misura di  prevenzione  patrimoniale  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo

I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni  successivi  all’esecuzione del sequestro, sono chiamati  dal  tribunale  ad  intervenire  nel procedimento con decreto motivato che contiene  la  fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

3. All’udienza gli interessati possono svolgere le  loro  deduzioni con l’assistenza di un difensore, nonché chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla           confisca.      Se  non ricorre l’ipotesi di cui                          all’articolo  24  il  tribunale  ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 24

Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato                 il   procedimento  non  possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per    interposta persona fisica o    giuridica,                  risulti     essere   titolare          o  avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto      di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data  di      immissione     in       possesso  dei beni   da    parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso         di  indagini complesse  o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può    essere   prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per         non più di due volte. Ai fini del computo dei   termini      suddetti   e          di quello previsto dall’articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini  di    durata  della custodia      cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta

dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 25

Sequestro o confisca per equivalente

1. Se la persona  nei  cui  confronti  è  proposta  la  misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al        fine   di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca          su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro         o  altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,    prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 26

Intestazione fittizia

1.  Quando accerta  che  taluni  beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti      a     terzi,   con  il   decreto che dispone   la confisca il  giudice      dichiara        la    nullità     dei relativi  atti  di disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria  si  presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni,  anche  a  titolo oneroso, effettuati nei due anni         antecedenti la  proposta  della    misura   di prevenzione     nei             confronti   dell’ascendente, del  discendente,  del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Capo II Le impugnazioni

Art. 27

Comunicazioni e impugnazioni

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si  applicano  le

disposizioni previste dall’articolo  10.  I  provvedimenti  che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del  tribunale  che  dispongono  la  revoca  del

sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie           la          richiesta,      il provvedimento diventa esecutivo;              altrimenti       la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro.    Il   provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico                 ministero,       sospende l’esecutività può essere in ogni momento revocato dal  giudice          che procede.

4. In caso  di  impugnazione,  il  cancelliere  presso  il giudice investito del gravame dà    immediata   notizia    al       tribunale   che     ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

5. Dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle  indagini patrimoniali sono trasmessi al competente  nucleo  di  polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia

se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei  mesi  dal deposito del ricorso. Si applica l’articolo 24, comma 2.

Capo III

La revocazione della confisca

Art. 28

Revocazione della confisca

1. La revocazione della  decisione  definitiva  sulla  confisca  di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall’articolo

630 del codice di procedura penale:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata  motivata,

unicamente o in modo determinante, sulla base di  atti  riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di            un  fatto previsto    dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al  fine di     dimostrare     il           difetto        originario   dei   presupposti   per l’applicazione della misura.

3.  La  richiesta  di  revocazione   è   proposta,   a   pena   di

inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno

dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri  di  non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte  d’appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46.

Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali

Art. 29

Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

1.  L’azione  di   prevenzione   può   essere   esercitata   anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali

Art. 30

Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

1. Il  sequestro e la confisca  di   prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in  un procedimento penale. In tal caso     la  custodia giudiziale    dei beni sequestrati nel processo  penale     viene      affidata all’amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del  procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che  ha  disposto  la  misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca    del sequestro  o     della      confisca     di   prevenzione, il     giudice      del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo   custode,  salvo che  ritenga di confermare     l’amministratore. Nel   caso      previsto dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la      propria      attività nel procedimento di prevenzione, salvo  che        il     tribunale, con decreto motivato e sentita l’Agenzia nazionale  per     l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati     alla     criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda           alla     sua revoca e sostituzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo  periodo,  se  la  confisca

definitiva  di  prevenzione  interviene  prima  della  sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la  confisca

interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la  successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo

21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  nel

caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale

sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art. 31

Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto

conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi  previsti  dall’articolo  9,  il  tribunale  può imporre alla persona denunciata, in     via provvisoria   e   qualora ne ravvisi l’opportunità, le                   prescrizioni    previste     dall’articolo   8, commi 3 e 4. Con il                   provvedimento,  il  tribunale può imporre     la cauzione di cui al comma 1.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il     tribunale    provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e         dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale    accogliendo   l’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia              trascritto    presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del              luogo   in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall’interessato ai sensi dell’articolo 39 delle  disposizioni     di attuazione  del                        codice        di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta                     la  durata  della  misura  di

prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non
per comprovate gravi necessità personali o familiari.

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art. 32

Confisca della cauzione

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma  superiore  a  quella originaria.

3. Le spese relative  all’esecuzione  prevista  dal  comma  1  sono

anticipate dallo Stato.

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art. 33

L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo  4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad  una delle  misure di  prevenzione       previste    dall’articolo             6,         quella dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi    quelli destinati all’attività professionale o produttiva, quando   ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi           agevoli comunque la condotta,      il  comportamento     o       l’attività  socialmente pericolosa.

2.  Il  tribunale   può   applicare   soltanto   l’amministrazione

giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

3. L’amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo

non eccedente i 5  anni.  Alla  scadenza  può  essere  rinnovata  se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento con  cui  applica  l’amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 35.

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art. 34

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione      da  parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti        indizi   per ritenere  che l’esercizio di          determinate       attività           economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia        direttamente        o     indirettamente sottoposto alle condizioni     di           intimidazione     o  di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta

o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora

la persona, il questore o il direttore della Direzione  investigativa antimafia            possono  richiedere   al   tribunale  competente   per l’applicazione            delle    misure    di  prevenzione nei  confronti  delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di      finanza o della  polizia giudiziaria,  sulle   predette            attività, nonché     l’obbligo,  nei confronti di chi ha la proprietà o la            disponibilità,      a  qualsiasi titolo, di beni o altre   utilità     di            valore    non proporzionato  al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero

esercizio delle attività  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta

o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti               previsti  dagli  articoli

416-bis, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  il

tribunale dispone l’amministrazione  giudiziaria  dei  beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. L’amministrazione  giudiziaria  dei  beni  è  adottata  per  un

periodo non superiore a sei mesi e  può  essere  rinnovata,  per  un

periodo non superiore complessivamente a  dodici  mesi, a  richiesta dell’autorità proponente,                del  pubblico  ministero  o  del  giudice delegato, se permangono le condizioni in base          alle quali è  stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale  nomina  il

giudice delegato e l’amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni

soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso  i  pubblici  registri  a  cura dell’amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

6. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione

e segnalazione di cui all’articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti del pubblico ministero.

7.  Entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza

dell’amministrazione giudiziaria  dei  beni o  del sequestro,     il tribunale,            qualora  non  disponga  il  rinnovo  del  provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere    chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca  della misura   disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo               di            ritenere  siano  il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone  la  revoca  della  misura,  il

tribunale può disporre    il  controllo  giudiziario,  con  il quale stabilisce l’obbligo nei confronti di chi ha la proprietà,       l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in     cui       si trovano i beni se si tratta di  residenti  all’estero,       gli       atti     di disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,       gli       atti     di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione   fiduciaria         ricevuti,   e   gli      altri     atti     o          contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a     euro     25.822,84  o del  valore superiore   stabilito dal    tribunale    in             relazione  al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31  gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente.

9. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al

provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore  della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è

disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma

3.

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 35

Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

2.  L’amministratore  giudiziario  è  scelto  tra   gli   iscritti

nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici                                     uffici     o coloro cui sia stata irrogata una misura di               prevenzione.  Le  stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di     ausiliario    o di collaboratore dell’amministratore giudiziario.

4.  Il   giudice   delegato   può   autorizzare l’amministratore giudiziario a farsi coadiuvare,                     sotto  la sua responsabilità,       da tecnici o da altri soggetti qualificati.       A       costoro  si applica       il divieto di cui al comma 3.

5. L’amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico

ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine  di  incrementare,  se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta      del        giudice    delegato,       dell’Agenzia  o  d’ufficio,   può disporre in ogni tempo   la revoca        dell’amministratore      giudiziario, previa  audizione   dello        stesso.    Nei  confronti   dei          coadiutori dell’Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L’amministratore giudiziario che, anche nel  corso  della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.

9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,

all’amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle

disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 36

Relazione dell’amministratore giudiziario

1. L’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b)  il  presumibile  valore  di  mercato  dei  beni  quale  stimato dall’amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d)  in  caso  di  sequestro  di  beni   organizzati   in   azienda, l’indicazione      della     documentazione  reperita e le       eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l’indicazione delle forme di gestione più idonee  e  redditizie

dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di  beni  organizzati in    azienda    o        di partecipazioni      societarie  che  assicurino   le maggioranze    previste dall’articolo 2359        del codice civile,  la relazione contiene    una    dettagliata analisi  sulla      sussistenza    di concrete possibilità di prosecuzione o  di  ripresa          dell’attività, tenuto conto del grado   di    caratterizzazione  della        stessa con    il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza   lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

2. La relazione di  cui  al  comma  1  indica  anche  le  eventuali

difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l’esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l’amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine  per  il  deposito

della relazione può essere prorogato dal giudice  delegato  per  non

più di novanta giorni. Successivamente l’amministratore  giudiziario redige,  con   la         frequenza           stabilita  dal  giudice,  una  relazione periodica         sull’amministrazione,    che  trasmette  anche all’Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di  contestazioni  sulla  stima  dei  beni,  il  giudice

delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 37

Compiti dell’amministratore giudiziario

1. L’amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative  alla  sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l’amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le  somme  apprese,  riscosse  o ricevute a qualsiasi   titolo dall’amministratore giudiziario  in tale   qualità,   escluse quelle derivanti dalla gestione di     aziende,   affluiscono  al  Fondo  unico giustizia di cui all’articolo 61,      comma   23,       del decreto-legge    25 giugno 2008, n. 112, convertito, con         modificazioni,   dalla legge    6 agosto 2008, n. 133.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate  alla  procedura  e  i

relativi prelievi possono essere  effettuati  nei  limiti  e  con  le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L’amministratore  giudiziario  tiene  contabilità  separata  in

relazione  ai  vari  soggetti  o   enti   proposti;   tiene   inoltre contabilità separata della gestione e delle    eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la  quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene       o gruppo di  beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti  le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell’articolo 36.

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 38

Compiti dell’Agenzia

1. Fino al decreto di confisca di primo grado  l’Agenzia    coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al    tribunale   l’adozione  di           tutti   i provvedimenti necessari per la migliore       utilizzazione  del        bene   in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può   chiedere al  tribunale    la  revoca  o la    modifica               dei         provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o    all’assegnazione       del bene.

2. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

3. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l’amministrazione

dei beni è conferita all’Agenzia, la quale  può  farsi  coadiuvare,

sotto la propria responsabilità, da  tecnici  o  da  altri  soggetti qualificati,               retribuiti    secondo   le   modalità  previste   per l’amministratore giudiziario.  L’Agenzia   comunica    al   tribunale il provvedimento di conferimento              dell’incarico.   L’incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è     rinnovabile tacitamente. L’incarico può essere   conferito               all’amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell’incarico all’amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti                  di cui all’articolo 42 e all’approvazione del rendiconto della gestione.

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

6. L’Agenzia promuove le intese  con  l’autorità  giudiziaria  per

assicurare, attraverso criteri di  trasparenza, la  rotazione  degli incarichi degli                 amministratori,  la  corrispondenza  tra   i profili professionali e                 i  beni  sequestrati,  nonché    la  pubblicità  dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con       decreto     emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all’amministratore giudiziario si applicano anche all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 39

Assistenza legale alla procedura

1.  Nelle  controversie,  anche  in  corso,  concernenti   rapporti relativi   ai      beni        sequestrati o   confiscati, l’amministratore giudiziario può      avvalersi     dell’Avvocatura     dello   Stato per l’assistenza legale.

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 40

Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a).

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti  della  persona

sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano  le  condizioni  ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

3. L’amministratore giudiziario non può  stare  in  giudizio,  né

contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni,

concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti  dell’amministratore  giudiziario  compiuti  in

violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e

ogni altro interessato possono avanzare reclamo,  nel  termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5.  In  caso  di  sequestro  di   beni   in   comunione   indivisa,

l’amministratore  giudiziario,  previa    autorizzazione  del   giudice delegato,  può           chiedere       al  giudice  civile  di  essere   nominato amministratore della comunione.

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 41

Gestione delle aziende sequestrate

1.  Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia ad oggetto  aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione  di esperti  in gestione   aziendale   dell’Albo    nazionale          degli          amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di      cui      all’articolo      36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di  cui  al  comma 1   del predetto      articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale  e sulle sue prospettive di prosecuzione.   Il tribunale,   sentiti l’amministratore giudiziario e    il   pubblico     ministero, ove rilevi concrete  prospettive di    prosecuzione dell’impresa,  approva    il programma con decreto motivato e    impartisce      le  direttive per la gestione dell’impresa.

2. L’amministratore giudiziario provvede  agli  atti  di  ordinaria

amministrazione funzionali all’attività economica  dell’azienda.  Il giudice  delegato,     tenuto      conto      dell’attività    economica    svolta dall’azienda,   della     forza     lavoro da   essa  occupata, della    sua capacità produttiva e del   suo     mercato   di   riferimento,  può   con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono    di  ordinaria    amministrazione.        L’amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni     economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione  o di  ripresa dell’attività,              il tribunale,   acquisito il  parere      del  pubblico ministero e dell’amministratore          giudiziario,  dispone      la   messa  in liquidazione              dell’impresa.  In  caso  di  insolvenza,  si   applica l’articolo 63, comma 1.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni  societarie  che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie  di  trasferimento  della  sede

sociale, di  trasformazione,  fusione, incorporazione    o  estinzione della società, nonché di ogni                altra  modifica  dello  statuto  che possa   arrecare       pregiudizio            agli   interessi  dell’amministrazione giudiziaria.

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

1.  Le  spese  necessarie  o   utili per la       conservazione     e l’amministrazione  dei  beni   sono   sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme     riscosse a  qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei  beni  sequestrati  o  confiscati  non  è

ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il

pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario,  per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle      di     cui all’articolo 35, comma 9, sono inserite           nel        conto  della    gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità  del predetto conto non siano   sufficienti  per                          provvedere al  pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in       tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette     sono poste                          a            carico dello Stato.

4. La determinazione dell’ammontare del compenso,  la  liquidazione

dello stesso e del trattamento  di  cui  all’articolo  35,  comma  8, nonché il rimborso delle spese            sostenute per    i  coadiutori,  sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori                  giudiziari      è  liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di          cui     all’articolo  8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima

della redazione del conto finale. In  relazione alla  durata dell’amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell’amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni  dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati

all’amministratore  giudiziario  mediante  avviso  di  deposito   del

decreto in cancelleria e all’Agenzia per via telematica.

7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell’avviso,

l’amministratore  giudiziario  può  proporre  ricorso avverso      il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla    corte                  d’appello,   sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Rendiconto di gestione

1. All’esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico   le modalità e i risultati      della    gestione e contiene,      tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo    finale.               Al conto       sono      essere   allegati   i documenti               giustificativi,      le      relazioni     periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni  effettuate.  In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato   invita l’amministratore               giudiziario     ad effettuare, entro  il  termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del  conto,  il  giudice  delegato  ne

ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti  allegati, assegnando in calce allo               stesso   termine  per  la  presentazione  di eventuali           osservazioni  e  contestazioni. Del deposito è  data immediata comunicazione agli interessati,   al       pubblico ministero      e all’Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni, che  debbono  a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole  voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri  e   i risultati di gestione, il giudice            delegato     lo  approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in        esito a procedimento in  camera     di    consiglio            approva      il   conto    o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata  all’interessato        e            comunicata  al            pubblico ministero.

5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4  è  ammesso  ricorso  per

cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 44

Gestione dei beni confiscati

1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e,  in quanto   applicabile,        dell’articolo 40,    nonché         sulla  base    degli indirizzi e delle         linee      guida   adottati  dal  Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112,          comma    4, lettera a). Essa provvede  al            rimborso   ed all’anticipazione   delle   spese,

nonché alla liquidazione dei compensi  che  non  trovino  copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio          favore,     sui    fondi   dello specifico capitolo istituito     nello  stato          di         previsione     della  spesa     del Ministero     dell’economia          e               delle    finanze,   salva,  in  ogni  caso, l’applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2.  L’Agenzia  richiede  al  giudice  delegato  il  nulla  osta  al

compimento degli atti di cui all’articolo 40, comma 3.

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 45

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i  beni  sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e                          nelle  forme  di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento definitivo di confisca    è  comunicato,  dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il      provvedimento, all’Agenzia, nonché al                     prefetto      e  all’ufficio  dell’Agenzia  del

demanio competenti per  territorio in  relazione al luogo ove si
trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata.

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 46

Restituzione per equivalente

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle

aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico ai sensi     degli articoli    136      e   seguenti    del       medesimo     codice,  e   successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili        a     legislazione vigente,   può      avvenire anche  per   equivalente,   al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità

istituzionali e la restituzione possa pregiudicare  l’interesse pubblico. In tal caso l’interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche    prima della       confisca      definitiva,            nel  caso  in  cui  venga successivamente disposta la revoca della misura.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui  il  bene  sia  stato venduto;

b) dell’amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 47

Procedimento di destinazione

1. La destinazione dei beni    immobili  e  dei  beni  aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo          dell’Agenzia, sulla base della    stima del            valore risultante    dalla       relazione   di  cui all’articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che          sia    ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

2.   L’Agenzia   provvede   all’adozione   del   provvedimento   di

destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione

di cui all’articolo 45, comma 2,  prorogabili di  ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro      30                                  giorni      dall’approvazione  del progetto di riparto. Anche prima dell’adozione del        provvedimento   di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 48

Destinazione dei beni e delle somme

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate

per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere

utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo mafioso;

b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,   confiscati, compresi  i titoli e le partecipazioni societarie, al netto    del ricavato   della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati di  tipo   mafioso. Se    la  procedura    di          vendita   è    antieconomica l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la

procedura di recupero è  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti

sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro

e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali

confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di  giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove   idonei,  anche     per altri usi governativi o           pubblici  connessi     allo      svolgimento  delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università    statali,    enti  pubblici            e         istituzioni  culturali       di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita    degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati        di        tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro          dell’interno,   utilizzati   dall’Agenzia   per   finalità economiche;

c)  trasferiti  per  finalità  istituzionali  o  sociali,  in  via

prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito,  ovvero

al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati     ad     essi trasferiti,  che   viene    periodicamente    aggiornato.  L’elenco,  reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve contenere i dati concernenti la consistenza, la      destinazione e l’utilizzazione dei   beni   nonché,  in caso di assegnazione   a    terzi,   i dati identificativi del concessionario  e  gli estremi, l’oggetto    e    la durata  dell’atto di  concessione.  Gli  enti territoriali, anche consorziandosi  o attraverso  associazioni,  possono  amministrare direttamente    il bene o, sulla base  di   apposita  convenzione, assegnarlo in concessione, a    titolo gratuito  e nel rispetto   dei principi di   trasparenza,  adeguata    pubblicità    e parità   di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad    associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o  a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo   unico delle  leggi in   materia          di disciplina degli stupefacenti  e sostanze     psicotrope,  prevenzione,          cura     e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di    cui  al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre   1990,   n.   309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute     ai sensi dell’articolo    13        della  legge 8  luglio  1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.      I    beni   non assegnati possono essere utilizzati dagli   enti territoriali         per

finalità di lucro e i relativi proventi  devono  essere reimpiegati esclusivamente         per finalità     sociali.       Se  entro  un  anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,    l’Agenzia dispone  la revoca   del         trasferimento    ovvero         la   nomina    di un commissario con poteri sostitutivi. Alla    scadenza di        sei  mesi  il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una          relazione      sullo  stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è  sito,  se

confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può     amministrare    direttamente    il     bene    oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo      gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo        testo     unico, ad  associazioni,   comunità   o     enti  per     il              recupero        di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.     Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero      la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere  versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato  e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la

destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalità  di   pubblico

interesse  ivi contemplate,  sono   destinati   con  provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in  quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel  sito   internet     dell’Agenzia,       e    dell’avvenuta pubblicazione     viene data    altresì notizia           nei       siti    internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per     un corrispettivo   non inferiore a quello determinato  dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora,  entro   novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il    corrispettivo   indicato  al terzo periodo, il prezzo minimo della  vendita       non     può,  comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per      cento  del     valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6      e     7     del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella   dell’investimento nel  settore   immobiliare,       alle   associazioni    di categoria  che assicurano  maggiori     garanzie     e utilità per   il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I   beni    immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno         parzialmente,  per cinque anni dalla data di trascrizione del  contratto     di     vendita  e quelli   diversi  dai fabbricati  sono assoggettati   alla         stessa disciplina  prevista per  questi   ultimi   dall’articolo  12    del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia  richiede  al  prefetto della provincia interessata   un     parere   obbligatorio,   da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché  i beni non     siano acquistati, anche per interposta persona,  dai soggetti    ai    quali          furono confiscati, da soggetti altrimenti  riconducibili     alla      criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale  delle  Forze  di

polizia  possono  costituire  cooperative  edilizie  alle  quali   è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono  esercitare  la  prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai

sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità

e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del  presente

comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è  comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e

destinati,  con  provvedimento  dell’Agenzia  che  ne  disciplina  le modalità operative:

a)  all’affitto,  quando  vi siano   fondate    prospettive di continuazione   o     di      ripresa     dell’attività produttiva,  a  titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,   senza oneri   a   carico        dello      Stato, a cooperative di lavoratori    dipendenti      dell’impresa           confiscata.    Nella   scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che      garantiscono  il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non      possono           essere destinati all’affitto  alle  cooperative di lavoratori      dipendenti dell’impresa confiscata se taluno    dei relativi  soci è   parente, coniuge, affine o convivente  con il destinatario della     confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato   adottato   taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge

19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello determinato dalla stima eseguita     dall’Agenzia,   a  soggetti   che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una  maggiore   utilità    per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo    mafioso.               Nel       caso di vendita disposta alla scadenza del contratto      di               affitto    dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione     entro trenta giorni   dalla  comunicazione   della  vendita  del           bene   da   parte dell’Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilità  per

l’interesse pubblico o qualora la  liquidazione medesima  sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9.  I  proventi  derivanti  dall’affitto,  dalla  vendita  o  dalla

liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle

spese  sostenute,  al  Fondo unico    giustizia  per  essere  versati all’apposito       capitolo    di entrata       del  bilancio  dello   Stato   e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma         7,      del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito        dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese             per    la   gestione e   la     vendita degli   stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati,      previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per             la     tutela      della  sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il                  funzionamento e il potenziamento degli uffici     giudiziari  e             degli  altri    servizi istituzionali, in coerenza con   gli   obiettivi             di     stabilità    della finanza pubblica.

11. Nella  scelta  del  cessionario o  dell’affittuario  dei  beni aziendali l’Agenzia           procede   mediante licitazione    privata ovvero, qualora ragioni di             necessità     o  di   convenienza,  specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi    consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80       nel   caso             di    licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili       sequestrati sono      affidati dall’autorità giudiziaria in                            custodia giudiziale agli    organi di polizia, anche per le esigenze di polizia               giudiziaria,    i   quali ne facciano richiesta per l’impiego                     in  attività di   polizia,  ovvero

possono essere affidati all’Agenzia o ad altri organi dello  Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia,           di protezione civile o di tutela ambientale.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo,

disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione  o  la

destinazione sono rientrati, anche per interposta       persona, nella disponibilità o                sotto  il  controllo del soggetto    sottoposto  al provvedimento                di   confisca, si     può    disporre    la    revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello   stesso           organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 49

Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto   con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell’articolo                       17,  comma  3, della legge  23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta     dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati  concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e           dei  dati concernenti la consistenza, la destinazione e                      la   utilizzazione    dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione    dei  medesimi dati all’Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei                  mesi      al  Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di  cui

al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano

state esaurite le procedure di liquidazione o non sia  stato  emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 50

Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

1.  Le  procedure  esecutive, gli    atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte    della       società   Equitalia Spa o di altri concessionari di      riscossione    pubblica  sono   sospesi nelle ipotesi di sequestro di      aziende         o         partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È  conseguentemente   sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei  beni,  aziende  o  partecipazioni

societarie sequestrati, i crediti erariali si  estinguono  per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 51

Regime fiscale

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui  ha

avuto inizio, il reddito derivante  dai   beni  sequestrati,  relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo  periodo intermedio è  tassato      in          via    provvisoria     dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti          dichiarativi      e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a          carico  del sostituto d’imposta di cui       al   decreto   del             Presidente    della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria  si

considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle

Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 52

Diritti dei terzi

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei  terzi  che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l’escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di  prelazione su  beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all’attività  illecita  o  a

quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati  secondo  le

disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.

3. Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto

delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e  patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività,                                  alla  sussistenza  di  particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5.  Ai  titolari  dei  diritti  di  cui al comma  4,  spetta  in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata  residua   del contratto o alla durata del diritto reale. Se il     diritto   reale  si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto  è calcolata alla stregua della  durata media     della  vita      determinata sulla  base    di  parametri    statistici.  Le    modalità     di          calcolo dell’indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi    dal         Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro  della giustizia  entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l’intestazione o

il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all’atto di intestazione fittizia.

7. In caso di  confisca  di  beni  in  comunione,  se  il  bene  è

indivisibile, ai partecipanti in buona fede è  concesso  diritto  di

prelazione  per l’acquisto della    quota confiscata al valore   di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in   ragione del livello di   infiltrazione            criminale,     possa     tornare anche    per interposta persona nella disponibilità   del        sottoposto,   di  taluna delle associazioni di cui            all’articolo     416-bis    c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui        all’articolo  48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non  esercitano  il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno                              diritto      alla corresponsione di una somma                       equivalente         al  valore  attuale  della propria quota di proprietà, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio  culturale,  ai  sensi  degli

articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.

42, la vendita non può essere disposta senza  previa  autorizzazione

del Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 53

Limite della garanzia patrimoniale

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 54

Pagamento di crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sorti  nel  corso  del  procedimento  di

prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57,                   58

e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di  fuori

del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

2. Se l’attivo è sufficiente e il  pagamento  non  compromette  la

gestione, al pagamento di cui al comma  1  provvede  l’amministratore

giudiziario  mediante  prelievo  dalle  somme  disponibili.  In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato.     Tuttavia,  se     la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale      ha autorizzato la prosecuzione dell’attività, la distribuzione   avviene mediante   prelievo  delle    somme  disponibili  secondo   criteri   di graduazione e proporzionalità,   conformemente          all’ordine assegnato dalla legge.

3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del  credito prededucibile.

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 55

Azioni esecutive

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di         esecuzione  sono  presi  in consegna dall’amministratore giudiziario.

2.  Le  esecuzioni  sono  riassunte  entro  un  anno  dalla  revoca

definitiva del sequestro  o  della  confisca.  In  caso  di  confisca definitiva, esse si estinguono.

3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali

precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è                chiamato     ad      intervenire   nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca  per

motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 56

Rapporti pendenti

1.  Se  al  momento  dell’esecuzione  del sequestro    un contratto relativo al bene o all’azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente       eseguito     da      entrambe le      parti,          l’esecuzione    del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato,      dichiara di       subentrare nel contratto in luogo del proposto,            assumendo        tutti  i          relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario,

facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può  derivare  un  danno

grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione  del  sequestro,  la  provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L’autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far  valere

nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di  vendita

immobiliare, trascritto ai sensi dell’articolo  2645-bis  del  codice civile, l’acquirente ha diritto di   far  valere  il   proprio   credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode  del privilegio  previsto    nell’articolo     2775-bis del codice civile a condizione che   gli effetti      della    trascrizione      del     contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del    sequestro. Al   promissario  acquirente non è   dovuto   alcun    risarcimento o indennizzo.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 57

Elenco dei crediti.

Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo dei  creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei    rispettivi   diritti    e fissa la data dell’udienza di verifica dei                 crediti         entro    i  trenta giorni successivi.    Il                    decreto      è  immediatamente  notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande  tardive  di

cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni  sei  mesi,  salvo  che sussistano motivi d’urgenza.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 58

Domanda del creditore

1. I creditori di cui all’articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo

stato passivo ovvero la  descrizione  del  bene  su  cui  si  vantano diritti;

c)  l’esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di  diritto  che

costituiscono la ragione della  domanda,  con  i  relativi  documenti giustificativi;

d) l’eventuale indicazione del titolo  di  prelazione,  nonché  la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,    se          questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel  comune  in cui ha sede il tribunale procedente.      È          facoltà  del      creditore    indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione,  la          trasmissione  per posta elettronica o per telefax ed è onere dello        stesso        comunicare alla  procedura  ogni      variazione del   domicilio        o      delle  predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non  interrompe  la  prescrizione  né  impedisce  la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il            creditore      e l’indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il  termine di cui all’articolo 57, comma         2.  Successivamente,  e comunque     non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento      di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse  solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità                della                richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa    a lui non imputabile.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 59

Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

1. All’udienza il giudice  delegato,  con  l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio  le  opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi  assistere da un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite             di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma

lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in

cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario dà notizia agli interessati    non  presenti  a  mezzo     di raccomandata     con              avviso        di   ricevimento.   Nel  caso   previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo        periodo,     la comunicazione  può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  dei  crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito  il  pubblico  ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  3,  i

creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al tribunale  che               ha   applicato  la misura  di prevenzione.   Ciascun creditore può           impugnare      nello stesso    termine e con le   stesse modalità i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta  in  modo  congiunto  le  opposizioni  e  le

impugnazioni fissando un’apposita udienza  in camera    di  consiglio, della quale       l’amministratore         giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con  l’assistenza  del difensore, le proprie                deduzioni,  chiedere l’acquisizione    di  ogni elemento utile e proporre mezzi di prova.           Nel     caso siano disposti d’ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di                prova   che si rendono necessari.

9. Esaurita l’istruzione, il tribunale fissa un termine  perentorio

entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del                           credito  ai  sensi dell’articolo  57,  il

procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la  misura  di prevenzione.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 60

Liquidazione dei beni

1. Conclusa l’udienza di verifica, l’amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

2. Le vendite sono effettuate dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante  dalla relazione di cui all’articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3.  Con   adeguate   forme   di   pubblicità,   sono   assicurate, nell’individuazione  dell’acquirente,  la  massima   informazione      e partecipazione degli interessati.  La        vendita è conclusa previa acquisizione      del      parere  ed   assunte          le informazioni di   cui all’articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L’amministratore giudiziario  può  sospendere  la vendita    non ancora conclusa        ove       pervenga        offerta  irrevocabile  d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore  al         dieci  per    cento    del prezzo offerto.

5.  L’amministratore  giudiziario  informa  il   giudice   delegato

dell’esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 61

Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all’ultima vendita, l’amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei

crediti.  Il  progetto  contiene  l’elenco  dei   crediti   utilmente collocati al passivo, con le relative cause              di   prelazione, nonché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti  dall’articolo  53,  sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con  prelazione  sui  beni confiscati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la         parte  per         cui        sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli  così  qualificati

da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.

4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il  deposito  in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  4  i

creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione  e  sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. Decorso il termine di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato,

tenuto conto delle osservazioni pervenute,  sentito  l’amministratore

giudiziario, il pubblico ministero e l’Agenzia, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l’articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.

8. Divenuto definitivo  il  piano  di  pagamento,  l’amministratore

giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti  di  cui all’articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento  non

possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento  di  domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso  di  mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

Capo II Accertamento dei diritti dei terzi

Art. 62

Revocazione

1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di

ammissione del credito al passivo quando emerga che esso   è  stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di         fatto  o       dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati     prodotti tempestivamente per   causa non                      imputabile  al          ricorrente.      La revocazione è proposta dinanzi al tribunale    della    prevenzione nei confronti del creditore la                 cui  domanda    è stata  accolta.   Se      la domanda è accolta, si applica l’articolo 61, comma 10.

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 63

Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

1. Salva l’iniziativa per la dichiarazione  di  fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero,       anche su segnalazione                 dell’amministratore  giudiziario  che  ne  rilevi  i presupposti, chiede al tribunale competente che venga      dichiarato    il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti     a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l’imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d’Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento,  i  beni  assoggettati  a

sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al  fallimento

provvede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi  nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, verificando               altresì,  anche      con riferimento ai  rapporti relativi  ai    beni          sottoposti a        sequestro,  la  sussistenza  delle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c)      e   d)   e comma 3 del presente decreto.

6.  Se  nella  massa  attiva   del   fallimento   sono   ricompresi

esclusivamente  beni  già  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,

sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso   il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del                 regio  decreto

16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore

procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale  provvede  ai  sensi dell’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.

8. L’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all’articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace.

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 64

Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  ed  i  diritti

vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i

rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l’esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.

3. Alla stessa verifica  sono  soggetti  i  crediti  ed  i  diritti

insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta  di

applicazione di una misura di prevenzione.

4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di  cui  all’articolo

98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d’ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l’integrazione degli atti introduttivi.

5. Alle ripartizioni dell’attivo fallimentare  concorrono,  secondo

la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai

sensi delle disposizioni che precedono.

6. Nei limiti di cui all’articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all’articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso     di società di persone, l’intero    patrimonio          personale  dei         soci  illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed          il       comitato    dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto      ai     sensi dell’articolo 119 del regio decreto   16        marzo       1942, n.  267    e   si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti         del   presente

decreto.

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l’articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano  state

proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi

in corso.

10. Se il  sequestro  o  la  confisca  sono  revocati  prima  della

chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L’amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma

9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati  dopo  la  chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell’articolo 63, comma 7.

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 65

Rapporti del controllo giudiziario

e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

1. Il controllo e l’amministrazione giudiziaria non possono  essere disposti su beni compresi nel fallimento.

2.  Quando   la   dichiarazione   di fallimento    è    successiva all’applicazione delle misure di prevenzione       del controllo   ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa       sui beni     compresi          nel               fallimento.        La cessazione è    dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla  chiusura  del  fallimento

residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di  prevenzione, il tribunale della prevenzione  dispone      con decreto    l’applicazione della misura   sui   beni              medesimi,  ove    persistano    le     esigenze     di prevenzione.

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

Art. 66

Principi generali

1. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.

2. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

Art. 67

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti

nonché concessioni di beni demaniali allorché siano  richieste  per l’esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la

pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,

beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio, concessorio,              o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati               da  parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione,  deposito,

vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di

prevenzione determina la decadenza di   diritto dalle  licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni,  abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché      il divieto di    concludere contratti     pubblici   di          lavori,           servizi    e   forniture,      di  cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi

di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni      sono      ritirate    e  le iscrizioni     sono            cancellate        ed  è  disposta  la  decadenza   delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se

sussistono motivi di  particolare  gravità,  può  disporre  in  via

provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e        degli  altri  provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento      del    tribunale     può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente      e   perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica            la     misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che

i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla    misura di     prevenzione  nonché    nei    confronti  di  imprese,       associazioni, società e consorzi     di    cui    la     persona    sottoposta        a   misura     di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono       efficaci  per un       periodo  di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di

quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a  mancare  i  mezzi  di sostentamento all’interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque    conseguenti          a   provvedimenti      già  disposti,  ovvero di contratti      derivati     da          altri      già       stipulati   dalla   pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,    le     concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può      essere          consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il    procedimento          di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione    al    giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone  i   presupposti,  i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per          un  periodo non  superiore a venti giorni  dalla data    in cui   la              pubblica   amministrazione   ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle    liste  e  dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla      misura della sorveglianza speciale di  pubblica              sicurezza è   fatto   divieto   di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212,  in  favore    o     in              pregiudizio di        candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei confronti  delle           persone         condannate con  sentenza  definitiva  o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di        procedura penale.

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

Art. 68

Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell’articolo 19.

2. I provvedimenti previsti dal comma 4  dell’articolo  67  possono

essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della  Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi  1  e

2.

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

Art. 69

Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d’intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito    un  elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le     concessioni e     le    iscrizioni       e  le               attestazioni, nonché  le autorizzazioni,       le           abilitazioni         e   le   erogazioni    indicate nell’articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

2. Le cancellerie dei tribunali,  delle  corti  d’appello  e  della

Corte di  cassazione  debbono  comunicare  alla  questura  nella  cui

circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto             impugnabile,  non   oltre       i  cinque  giorni  dalla scadenza del termine      per   l’impugnazione,    copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti     di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 67, e all’articolo 68,     comma

2. Nella comunicazione deve essere specificato  se  il  provvedimento

sia divenuto definitivo.

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al  tribunale  le

proposte per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4. I questori dispongono l’immediata immissione  nel  centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l’applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei  rispettivi  centri telecomunicazione.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente  agli  organi  ed  enti

indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

al comma 1 e dai successivi decreti di  aggiornamento,  che  abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste   nell’articolo  67. Per   i    provvedimenti  di  cui   al   comma     5  dell’articolo  67  la comunicazione, su motivata richiesta dell’interessato, può     essere inviata anche ad  organi    o enti    specificamente  indicati       nella medesima.

6.  Ai  fini  dell’applicazione   delle  norme in materia    di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la    comunicazione va, comunque, fatta dalla      prefettura     di    Roma al     Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità per la vigilanza      sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non     oltre cinque giorni dalla ricezione  del   dato;      dell’informativa     debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

Capo II La riabilitazione

Art. 70

Riabilitazione

1. Dopo tre anni  dalla  cessazione della  misura  di  prevenzione personale,            l’interessato  può  chiedere   la   riabilitazione.  La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria     che   dispone            l’applicazione     della misura di prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti

pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure

di  prevenzione  nonché   la   cessazione   dei   divieti   previsti dall’articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura  di  prevenzione  personale

nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni           dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

Capo III Le sanzioni

Art. 71

Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti  previsti  dagli  articoli  336,

338, 353, 377,  terzo  comma,  378,  379,  416,  416-bis,  424,  435,

513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,  632,

633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,  del  codice

penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite  per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma,     696,  697,

698, 699 del codice penale sono aumentate  nella  misura  di  cui  al

secondo comma dell’articolo 99 del  codice  penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento         definitivo ad una misura di     prevenzione           personale    durante    il       periodo previsto     di applicazione e sino a tre anni dal                momento   in cui ne è   cessata l’esecuzione.

2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali            è    consentito     l’arresto  in  flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere                 all’arresto         anche      fuori  dei  casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Capo III Le sanzioni

Art. 72

Reati concernenti le armi e gli esplosivi

1. Le pene stabilite per  i  reati  concernenti  le  armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’articolo 1 della           legge    18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i            reati

concernenti le armi e le munizioni di cui all’articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell’articolo 99 del           codice       penale,    se       i     fatti  sono commessi da persona sottoposta con provvedimento        definitivo ad   una misura di  prevenzione           personale              durante  il periodo previsto  di applicazione e sino a tre anni dal                      momento    in  cui  ne  è  cessata l’esecuzione.

Capo III Le sanzioni

Art. 73

Violazioni al codice della strada

1. Nel caso  di  guida  di  un  autoveicolo  o  motoveicolo,  senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o     revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a  una misura di prevenzione personale.

Capo III Le sanzioni

Art. 74

Reati del pubblico ufficiale

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente  che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all’articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla     comunicazione,     il      ritiro    delle licenze,    autorizzazioni,          abilitazioni     o        la        cessazione        delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Le stesse pene si applicano in  caso  di  rilascio  di  licenze,

concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e  di

attestazioni di qualificazione nonché di concessione  di  erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67.

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente                            generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti                        in violazione     dei divieti previsti dall’articolo 67, è punito           con la  reclusione  da  due  a

quattro anni.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la
pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Capo III Le sanzioni

Art. 75

Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

1. Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se  l’inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e  le  prescrizioni

inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo  o  il  divieto  di

soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni  di  legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo              il  decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva    non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata                  per

un tempo non inferiore a due anni.

Capo III Le sanzioni

Art. 76

Altre sanzioni penali

1.  La  persona  che,  avendo  ottenuto  l’autorizzazione di cui all’articolo 12, non rientri nel     termine  stabilito     nel      comune    di soggiorno obbligato, o non osservi le  prescrizioni    fissate    per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con  la   reclusione   da due   a     cinque    anni;  è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, è

punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  euro

1.549 a euro  5.164.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e  i

programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo  2, è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella                       sentenza  di  condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia   tradotto al luogo del rimpatrio.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine

di deposito della cauzione di cui all’articolo 31, ovvero  omette di offrire le garanzie sostitutive di cui             al  comma  3  della medesima disposizione, è punito con la pena dell’arresto da sei  mesi       a due anni.

5.  La  persona  a  cui  è   stata   applicata   l’amministrazione

giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi  mezzo,  anche simulato, elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque                               anni.      La  stessa  pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all’esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente                                     si  procede  in ogni  caso con giudizio direttissimo.

6.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i   termini   indicati   le

comunicazioni previste per l’amministrazione giudiziaria all’articolo

34, comma 8, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Alla

condanna segue la  confisca  dei  beni  acquistati  e  dei  pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini

stabiliti   dalla   legge  le variazioni     patrimoniali     indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e   con la multa da euro 10.329       a          euro 20.658.  Alla    condanna  segue  la confisca  dei    beni        a          qualunque  titolo  acquistati     nonché       del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in        cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina    la   confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre            utilità dei quali i soggetti di      cui    all’articolo  80,  comma 1,          hanno la disponibilità.

8.  Salvo che    il  fatto  costituisca   più grave   reato, il contravventore al divieto di cui all’articolo 67, comma 7    è  punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica   al candidato  che, avendo diretta  conoscenza  della      condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza         speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le         attività di propaganda elettorale previste all’articolo 67, comma 7         e      se   ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare         anche      da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all’applicazione     della      pena    su richiesta delle    parti a norma dell’articolo 444 del codice di   procedura penale,  per il  delitto previsto dal comma 8, comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che    ha pronunciato la   sentenza   trasmette   copia  dell’estratto esecutivo, chiusa in  piego  sigillato, all’organo o  all’ente  di appartenenza per l’adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le     norme     del   proprio regolamento. Dall’interdizione      dai      pubblici         uffici    consegue l’ineleggibilità del condannato per   la   stessa      durata   della   pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha     effetto   ai fini dell’interdizione dai pubblici uffici.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 77

Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo  4  il fermo   di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori           dei limiti di cui all’articolo 384 del                       codice  di  procedura  penale, purché    si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto   facoltativo    in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 78

Intercettazioni telefoniche

1. Il procuratore della Repubblica del  luogo  dove  le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli     ufficiali    di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate                                  nell’articolo  623-bis del  codice penale, quando lo ritenga necessario al fine        di          controllare che    i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una  delle   misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo                    II         non  continuino      a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione.

2. Si osservano,  in  quanto  compatibili,  le  modalità  previste

dall’articolo 268 del codice di procedura penale.

3. Gli elementi acquisiti  attraverso  le  intercettazioni  possono

essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e

sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al  procuratore  della

Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 79

Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali

a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della    legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti  sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della    guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale          del soggetto, può       procedere  alla  verifica della relativa posizione fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai  fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari   e      comunque   in materia economica e finanziaria, anche   allo  scopo     di  verificare l’osservanza    della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 67.

2. Le indagini di cui    al  comma  1  sono effettuate anche nei confronti               dei   soggetti  di  cui  all’articolo  19,   comma   3,   e all’articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il   domicilio   fiscale, il luogo di effettivo      esercizio           dell’attività, ovvero  il luogo   di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso  da quello delle persone   di  cui       al    comma          1,   il   nucleo    di  polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di   cui al presente    comma ai     reparti del Corpo  della  guardia           di   finanza competenti per territorio.

3.  Copia  del  provvedimento  di  applicazione  della  misura   di

prevenzione è trasmessa, a cura  della  cancelleria  competente,  al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre                             2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata  disposta  una

misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte  sui  redditi  e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero

2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di  cui

al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori

a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 80

Obbligo di comunicazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13  settembre

1982,  n.  646,  le  persone  già  sottoposte,   con   provvedimento

definitivo, ad una misura di prevenzione, sono  tenute  a  comunicare per dieci anni, ed entro                  trenta  giorni  dal  fatto,  al nucleo  di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro           il      31      gennaio  di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente             sono         altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute    nell’anno        precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore            non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati   al      soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del  decreto  ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando  la  misura  di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 81

Registro delle misure di prevenzione

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti   appositi registri, anche informatici, per  le         annotazioni     relative   ai    procedimenti    di prevenzione.     Nei   registri   viene       curata l’immediata  annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti   sono disposti gli accertamenti personali    o           patrimoniali    da   parte   dei soggetti   titolari  del  potere          di          proposta.    Il      questore territorialmente  competente   e           il          direttore     della    Direzione investigativa antimafia provvedono           a   dare immediata    comunicazione alla  procura   della Repubblica  competente    per     territorio della proposta di  misura  personale    e           patrimoniale    da   presentare   al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono      fissati  con    decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative

alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali  l’autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o      concede    la     riabilitazione    di   cui all’articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo   le modalità e con le  forme      stabilite                   per    le     condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è    fatta   menzione delle suddette iscrizioni. I                   provvedimenti di  riabilitazione    sono altresì comunicati alla questura competente con   l’osservanza       delle disposizioni di cui all’articolo 69.

LIBRO II Nuove disposizioni

in materia di documentazione antimafia

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 82

Oggetto

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica  della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LIBRO II Nuove disposizioni

in materia di documentazione antimafia

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 83

Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti pubblici,     anche costituiti in stazioni uniche               appaltanti,   gli  enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonché  i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la      documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima    di    stipulare,     approvare  o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,      servizi          e forniture          pubblici, ovvero prima di rilasciare        o           consentire              i provvedimenti indicati nell’articolo 67.

2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto    legislativo   12       aprile

2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e    quelli aventi funzioni di amministrazione e di   controllo sono           sottoposti, per  disposizione   di     legge    o     di  regolamento,  alla verifica  di particolari    requisiti   di     onorabilità   tali    da escludere la sussistenza di una delle cause di     sospensione,  di  decadenza o  di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o licenze    di polizia di competenza delle             autorità  nazionali  e  provinciali  di pubblica sicurezza;

d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole

o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui

valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Capo II Documentazione antimafia

Art. 84

Definizioni

1. La documentazione antimafia è  costituita  dalla  comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.

2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell’attestazione  della

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o

di divieto di cui all’articolo 67.

3.  L’informazione  antimafia  consiste   nell’attestazione   della

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o di divieto di          cui  all’articolo    67,     nonché,  fatto  salvo  quanto previsto          dall’articolo  91,   comma   7,  nell’attestazione   della sussistenza o meno di eventuali tentativi    di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi   delle società o

imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il

giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per

taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis,

644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di  cui

all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4  della  legge

24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa  denuncia  all’autorità

giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un  procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di  accertamento  delegati  dal  Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi  sociali, nella    rappresentanza legale della      società  nonché    nella   titolarità  delle    imprese individuali ovvero delle quote   societarie,     effettuate da  chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei         provvedimenti  di cui alle lettere a) e b), con modalità    che,        per   i         tempi    in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei     soggetti      coinvolti nonché   le qualità       professionali        dei subentranti,     denotino l’intento  di   eludere     la     normativa         sulla documentazione antimafia.

Capo II Documentazione antimafia

Art. 85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se  si  tratta  di  imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,

deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b)  per  le  società  di  capitali  anche  consortili   ai   sensi

dell’articolo  2615-ter del     codice   civile,   per   le   società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al    libro V, titolo X, capo II,               sezione II,    del codice civile,      al legale rappresentante                e   agli eventuali    altri  componenti   l’organo   di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi

e nelle società consortili detenga una partecipazione  superiore  al

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per

cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una

partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento, ed   ai soci   o consorziati per conto dei quali le società consortili o i     consorzi operino      in      modo          esclusivo   nei       confronti     della      pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio  di  maggioranza  in

caso di società con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all’articolo 2508 del  codice  civile,  a

coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese

costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all’estero,

secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società

personali o di capitali che ne siano socie.

3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai  commi

1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Capo II Documentazione antimafia

Art. 86

Validità della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi   dalla data      del    rilascio,            anche    per   altri   procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È    consentito all’interessato       di utilizzare la comunicazione, in corso  di        validità conseguita    per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. L’informazione antimafia  è  utilizzabile  per  un  periodo  di

dodici mesi dalla data del rilascio, qualora  non  siano  intervenuti

mutamenti nell’assetto societario e gestionale  dell’impresa  oggetto dell’informazione. Essa è utilizzabile anche per altri  procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.                È  consentito all’interessato  di utilizzare l’informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari,  nel  termine di    trenta    giorni   dall’intervenuta            modificazione   dell’assetto

societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85.

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è  punita  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.  Per

il procedimento di accertamento e di  contestazione  dell’infrazione, nonché per            quello  di  applicazione  della  relativa sanzione,    si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni della  legge   24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono

la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti  o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

Capo III Comunicazioni antimafia

Art. 87

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

1. La comunicazione antimafia  è  rilasciata  dal  prefetto  della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi

1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche,  imprese,

associazioni o consorzi, dal prefetto della  provincia in  cui gli stessi  risiedono        o          hanno      sede,   ed   è  conseguita   mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.      La      richiesta     da parte dei soggetti privati interessati deve    essere             corredata     della documentazione di cui all’articolo 91, comma 4, lettera b).

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all’estero,

la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia

dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché      delle        attività           oggetto   dei   provvedimenti   indicati nell’articolo 67.

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture

usufruiscono del collegamento alla banca dati di  cui  al  successivo

capo V.

Capo III Comunicazioni antimafia

Art. 88

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio  della  comunicazione  antimafia  è  immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è     emessa                  utilizzando    il     collegamento  alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della banca  dati  emerge  la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei  motivi  ostativi  emersi  dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata  del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito

positivo,   il   prefetto   rilascia   la   comunicazione   antimafia

interdittiva ovvero, nel caso in  cui  le verifiche   medesime  diano esito negativo,             il  prefetto      rilascia la comunicazione      antimafia liberatoria             attestando  che  la  stessa è  emessa  utilizzando il collegamento alla banca dati.

4. Nei casi previsti dai commi 2  e  3,  il  prefetto  rilascia  la

comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni  dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte  siano            di   particolare complessità, il prefetto                  ne  dà  comunicazione  senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e         fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.

Capo III Comunicazioni antimafia

Art. 89

Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia,  i contratti e subcontratti         relativi   a    lavori,    servizi o   forniture dichiarati urgenti        ed          i provvedimenti   di rinnovo conseguenti      a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o     adottati previa  acquisizione      di        apposita    dichiarazione     con      la quale l’interessato attesti che nei        propri      confronti   non  sussistono  le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di      cui all’articolo

67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38                 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche  quando

gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività  private,  sottoposte  a  regime autorizzatorio,  che possono essere                intraprese   su  segnalazione  certificata  di  inizio

attività  da  parte  del  privato  alla   pubblica   amministrazione competente;

b)   attività   private    sottoposte    alla    disciplina    del

silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

Capo IV Informazioni antimafia

Art. 90

Competenza al rilascio dell’informazione antimafia

1. L’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi

1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le persone fisiche, le imprese,              le  associazioni,  le  società o i  consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma

1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione

o erogazione di cui alla lettera  b)  dello  stesso  comma  1  ed  è

conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo  97,  comma  1,  debitamente autorizzati.

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all’estero,

l’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto  della  provincia

dove ha inizio l’esecuzione  dei  contratti  e  dei  subcontratti  di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività   oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia  le  prefetture

usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.

Capo IV Informazioni antimafia

Art. 91

Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il

cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o

di beni demaniali per lo svolgimento  di  attività  imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo              svolgimento   di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione  di  subcontratti,

cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei  contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo                    di  eludere l’applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L’informazione antimafia è richiesta dai  soggetti  interessati

di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o

erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;

d) le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede,  nonché  le  complete generalità degli altri soggetti di cui all’articolo 85;

e) nel caso di società  consortili  o  di  consorzi,  le  complete

generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che                detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al

10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società

consortile  o  il  consorzio  opera  nei  confronti  della   pubblica amministrazione.

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti

che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Il prefetto,  anche  sulla  documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6.  Il  prefetto  può,  altresì, desumere    il tentativo   di infiltrazione           mafiosa da  provvedimenti  di    condanna    anche    non definitiva per reati strumentali all’attività  delle  organizzazioni criminali  unitamente     a      concreti elementi da cui       risulti      che l’attività d’impresa possa, anche in modo   indiretto, agevolare        le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.   In   tali casi, entro  il  termine  di  cui  all’articolo           92,          rilascia l’informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno,

di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del

1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le     quali,   in relazione  allo      specifico           settore          d’impiego          e    alle situazioni ambientali che           determinano      un  maggiore  rischio  di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione

indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67.

Capo IV Informazioni antimafia

Art. 92

Termini per il rilascio delle informazioni

1.  Il  rilascio  dell’informazione antimafia  è  immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di      infiltrazione   mafiosa   di     cui all’articolo 84, comma   4.        In    tali      casi   l’informazione   antimafia liberatoria attesta che   la  stessa      è      emessa        utilizzando       il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 7, quando

dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma

4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia  interdittiva  entro quarantacinque giorni dal              ricevimento     della  richiesta.  Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza                        ritardo  all’amministrazione  interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui  al  comma 2, ovvero,   nei    casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,   procedono anche in   assenza    dell’informazione antimafia. In tale  caso,        i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono     corrisposti sotto condizione      risolutiva          e        i soggetti   di  cui  all’articolo   83, commi 1  e 2,           revocano      le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione        del rimanente, nei   limiti delle utilità conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche

quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

5.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f) dell’articolo 67 può essere in         ogni   caso     sospeso     fino    a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto      o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4.

Capo IV

Informazioni antimafia

Art. 93

Poteri di accesso e accertamento del prefetto

1. Per  l’espletamento  delle  funzioni  volte  a  prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma  1  sono  imprese  interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto,

il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione

contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello  svolgimento dell’attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha        disposto l’accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  3,  fatta

salva l’ipotesi di cui al  comma  5,  valuta  se  dai  dati  raccolti

possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei   confronti     dei   soggetti che   risultano poter   determinare      in qualsiasi      modo     le   scelte   o gli indirizzi   dell’impresa   stessa, elementi relativi         a    tentativi di infiltrazione  mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 7. In tal caso, il prefetto   emette,  entro   quindici     giorni     dall’acquisizione   della relazione del gruppo interforze, l’informazione interdittiva,   previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il

prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

6.  Ai  fini  dell’adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di

competenza  di  altre  amministrazioni,  dell’informazione  è   data

tempestiva  comunicazione,  anche  in  via  telematica,  a  cura  del prefetto, ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa  oggetto  di

accertamento;

c) prefetto che ha disposto l’accesso;

d) Osservatorio centrale  appalti  pubblici,  presso  la  direzione

investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture istituito presso l’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti

pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di  cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,                 n.

163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.

7. Il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni

acquisite invita, in sede di audizione personale, i  soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8.  All’audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede mediante comunicazione       formale   da       inviarsi al        responsabile    legale dell’impresa,      contenente l’indicazione della      data  e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l’interessato ovvero persona da lui delegata.

9.  Dell’audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui  al  presente

articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della  Prefettura  della provincia            in   cui è stato effettuato l’accesso, nel     sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa   antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del citato     decreto    del   Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta  dei dati di cui al precedente comma su           tutto      il   territorio nazionale,    il   personale incaricato di effettuare le attività di accesso e  accertamento       nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte  dalla Direzione investigativa antimafia   e           da        questa rese     disponibili attraverso il collegamento telematico di         interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Capo IV Informazioni antimafia

Art. 94

Effetti delle informazioni del prefetto

1.  Quando  emerge  la  sussistenza  di cause   di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione   mafiosa,     di      cui     all’articolo      84,     comma  4 ed all’articolo 91, comma 7, nelle società        o       imprese          interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e     2      cui sono    fornite le informazioni  antimafia,        non      possono  stipulare,  approvare      o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il  prefetto  non  rilasci  l’informazione  interdittiva

entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori  o  forniture  di

somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi

1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento            del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese                         sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e  2,  non  procedono

alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in  cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di                 fornitura di

beni  e  servizi  ritenuta  essenziale  per  il  perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Capo IV Informazioni antimafia

Art. 95

Disposizioni relative ai contratti pubblici

1. Se taluna  delle  situazioni da cui   emerge un   tentativo di infiltrazione             mafiosa,    di cui   all’articolo   84, comma 4,    ed all’articolo 91, comma 7,    interessa  un’impresa  diversa da      quella mandataria   che   partecipa            ad  un’associazione  o  raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di  sospensione  di   cui all’articolo 67  non  operano nei confronti   delle              altre    imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa              o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La                  sostituzione può essere effettuata    entro  trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora    esse   pervengano            successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di

consorzi non obbligatori.

3. Il  prefetto della  provincia interessata all’esecuzione dei contratti   di    cui         all’articolo 91,  comma  1,    lettera    a)  è tempestivamente      informato           dalla    stazione      appaltante    della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le  quali     il         rischio  di   tentativi di infiltrazione mafiosa,  nel caso di  partecipazione,         è       ritenuto maggiore. L’accertamento di una delle situazioni    da    cui         emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma         4, ed all’articolo 91, comma 7, comporta il divieto  della   stipula     del contratto, nonché del subappalto, degli  altri  subcontratti,  delle cessioni o dei cottimi, comunque  denominati, indipendentemente    dal valore.

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 96

Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le  politiche del   personale     dell’amministrazione             civile   e   per   le   risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale          unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».

2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,             comma    4, la banca dati è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 97

Consultazione della banca dati

1. Ai fini del rilascio della documentazione  antimafia,  la  banca dati  può      essere       consultata,  secondo  le  modalità  di  cui   al regolamento previsto dall’articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del  presente

decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 98

Contenuto della banca dati

1.  Nella  banca  dati  sono  contenute  le  comunicazioni   e   le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di  cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei  cantieri  delle  imprese  interessate

all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La banca dati, tramite il collegamento  ad  altre  banche  dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero.

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 99

Modalità di funzionamento della banca dati

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,                da  adottarsi,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto                            con  i  Ministri della  pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia,  dello            sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il   Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

a) di funzionamento della banca dati;

b) di  autenticazione,  autorizzazione  e  di  registrazione  degli

accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;

c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di  polizia  e dell’Amministrazione civile dell’interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui  all’articolo  97, comma 1;

f)  di  collegamento  con  il  Centro  Elaborazione  Dati  di   cui all’articolo 96.

2. Il sistema informatico,  comunque,  garantisce  l’individuazione

del soggetto che  effettua  ciascuna  interrogazione  e  conserva  la traccia di ciascun accesso.

Capo VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 100

Obbligo di  acquisizione  della  documentazione  antimafia  nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo  143  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo  scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla  stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto  o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio  di  qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Capo VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 101

Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante

1. L’ente  locale,  i  cui organi    sono  stati  sciolti  ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267   e successive  modificazioni,            può       deliberare  di   avvalersi,  per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario        nominato, della               stazione   unica appaltante       per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica      di competenza del medesimo ente locale.

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di  cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

LIBRO III

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata.

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

Art. 102

Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  è  preposto

all’attività della direzione     e  cura, in particolare, che   i magistrati  addetti            ottemperino   all’obbligo     di assicurare la completezza       e     la            tempestività        della    reciproca      informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento  delle            investigazioni e      l’impiego     della    polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per

l’esercizio delle funzioni di pubblico  ministero,  nei  procedimenti

riguardanti i reati  indicati  nell’articolo  51,  comma  3-bis,  del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

LIBRO III

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata.

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione nazionale antimafia

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la

quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro  che  hanno

svolto anche non continuativamente, per un periodo non  inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico        ministero  o giudice   istruttore, sulla base   di            specifiche   attitudini, capacità   organizzative       ed esperienze  nella            trattazione  di procedimenti relativi  alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede  con

la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della  legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha                 durata  di  quattro  anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti,  quali  sostituti,  magistrati  che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze  nella      trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.   Alle      nomine provvede il Consiglio   superiore      della              magistratura,          sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore   nazionale   antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le   funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può  essere

valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite  le  funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.

7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma

2.

LIBRO III

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata.

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte  di  cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

LIBRO III

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata.

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

Art. 105

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice     di procedura penale,   il procuratore         nazionale        antimafia  può,        quando  si tratta     di procedimenti di particolare complessità o che richiedono    specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure  distrettuali  i  magistrati   appartenenti         alla  Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre            procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando  sussistono  protratte  vacanze di organico,  inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e  contingenti    esigenze investigative o processuali. L’applicazione è disposta      con    decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i            procuratori generali  e  i procuratori   della   Repubblica     interessati. Quando si tratta   di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è   emesso  dal  procuratore        generale presso   la   corte  di appello.    In tal caso  il  provvedimento        è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei  casi

di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato,  può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è  immediatamente  esecutivo  ed  è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

LIBRO III

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata.

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

Art. 106

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia  può  disporre, nell’ambito dei    poteri     attribuitigli          dall’articolo  371-bis del    codice di procedura penale e sentito il       competente  procuratore   distrettuale, l’applicazione temporanea di     magistrati  della     Direzione     nazionale antimafia alle procure distrettuali per  la      trattazione    di singoli procedimenti di   prevenzione patrimoniale.   Si     applica,    in          quanto compatibile, l’articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale,  il  Procuratore generale presso la Corte d’appello può,      per    giustificati   motivi, disporre che le funzioni di pubblico    ministero         per   la         trattazione delle      misure      di       prevenzione siano     esercitate  da    un magistrato designato    dal          Procuratore della     Repubblica        presso   il giudice competente.

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e

Direzione investigativa antimafia

Art. 107

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

1. Presso il  Ministero  dell’interno  è  istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata,               presieduto dal Ministro dell’interno quale responsabile dell’alta     direzione     e          del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della  polizia  –  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna; e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna; f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le  linee  di  prevenzione

anticrimine e per le   attività      investigative,  determinando   la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e  tipologia  dei        fenomeni     criminali,     tenuto        conto    dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo      luogo a quelli   a   carattere  interforze,  operanti  a livello   centrale      e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti  al

funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per  razionalizzarne

l’impiego;

c) verificare periodicamente i risultati  conseguiti  in  relazione

agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite, proponendo, ove             occorra,       l’adozione  dei  provvedimenti   atti   a rimuovere carenze e disfunzioni       e    ad    accertare   responsabilità  e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo  svolgimento  delle

attività di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei capoluoghi di regione, nell’ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a

cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

4. All’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e

Direzione investigativa antimafia

Art. 108

Direzione investigativa antimafia

1.  È  istituita,  nell’ambito  del  Dipartimento della     pubblica sicurezza, una Direzione            investigativa       antimafia  (D.I.A.) con il compito di assicurare lo    svolgimento,        in      forma  coordinata, delle attività di investigazione preventiva           attinenti     alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di          polizia      giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso           o comunque ricollegabili all’associazione medesima.

2. Formano oggetto delle  attività  di  investigazione  preventiva

della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti                  interni      ed  internazionali  delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità          operative di dette organizzazioni, nonché                        ogni  altra  forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il       fenomeno   delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell’assolvimento dei  suoi

compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono

fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge

13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,  n.  203,

devono  costantemente  informare  il  personale  investigativo  della

D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate,    di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,     congiuntamente   con il predetto personale,  gli accertamenti   e                  le       attività     investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri   e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio     1993, è assegnato alla D.I.A., nei  contingenti e    con i  criteri  e le modalità determinati  con   decreto  del    Ministro  dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5.  Al  Direttore  della  Direzione  Investigativa   Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte         dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all’articolo 107, e   competono      i   provvedimenti  occorrenti  per l’attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a  norma del medesimo articolo 107.

6. Alla D.I.A. è preposto un  direttore  tecnico-operativo  scelto

fra funzionari appartenenti ai ruoli della    Polizia di   Stato,  con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di    grado non inferiore a generale di brigata dell’Arma dei carabinieri     e  del Corpo della  guardia di  finanza,    che           abbiano    maturato       specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata.  Il direttore   della    D.I.A.   riferisce   al   Consiglio           generale    di cui all’articolo 107     sul    funzionamento     dei           servizi      posti       alle  sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma  6  è  assegnato  alla

D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. Il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio generale di cui all’articolo 107, determina             l’organizzazione    della  D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d’investigazione e  alla   specificità    degli   ordinamenti        delle   forze   di   polizia interessate, fermo restando che in   ogni               caso,      nella    prima fase, l’organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10.  Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle

divisioni in cui si articolano i reparti di  cui al comma 9 si provvede con le        modalità e    procedure indicate    nell’articolo  5, settimo comma, della legge 1°               aprile     1981, n.  121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure  si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza  tecnico-professionale e con l’obiettivo di realizzare nei  confronti dei titolari  degli uffici  predetti  di  pari  livello una   sostanziale parità    ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso  al criterio della rotazione degli incarichi.

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e

Direzione investigativa antimafia

Art. 109

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell’interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull’attività svolta e                sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con    la          relazione      di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un          rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Titolo II

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 110

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei  beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione  dei beni      sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata  ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di         autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in     Reggio       Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e  confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e            di

prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato  dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato   dei  beni nei medesimi   procedimenti;              accertamento   della         consistenza,  della destinazione        e              dell’utilizzo  dei           beni;   programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni  confiscati;    analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative   alla    fase          di assegnazione e destinazione;

b)  ausilio  dell’autorità  giudiziaria   nell’amministrazione   e

custodia dei beni sequestrati nel corso del  procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

c)  ausilio  dell’autorità  giudiziaria   nell’amministrazione   e

custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell’udienza preliminare;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai

sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai

sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

successive modificazioni.

Titolo II

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 111

Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica  per  quattro  anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del             Ministro    dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed                è     collocato      a disposizione ai              sensi      dell’articolo  3-bis del  decreto-legge  29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla     legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore  dell’Agenzia

ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;

b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei

Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.       Un    componente effettivo e un      componente                supplente   sono       designati        dal Ministro dell’economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Titolo II

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Art. 112

Attribuzioni degli organi dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la   rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli    indirizzi e             delle linee guida fissate  dal  Consiglio       direttivo       in     materia   di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni    sequestrati             e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il        conto   consuntivo.   Il Direttore  riferisce     periodicamente     ai Ministri dell’interno e della giustizia    e  presenta     una    relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando   quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti   di destinazione  dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro          I,   titolo     III,  capo  III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale     e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo,             oggettivamente inutilizzabile, non destinabile    o     non               alienabile,       l’Agenzia,  con delibera  del   Consiglio   direttivo,          adotta          i      provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione  e  alla destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non definitiva può avvalersi,              senza     nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica delle                   prefetture  territorialmente   competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori     oneri  per la finanza pubblica, un nucleo di supporto      cui       possono        partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b)  programma  l’assegnazione  e  la  destinazione  dei   beni   in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiede all’autorità di vigilanza  di cui all’articolo    110, comma 1, l’autorizzazione           ad  utilizzare i   beni immobili    di cui all’articolo 48, comma 3, lettera b);

e)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d’uso   del   bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga  agli strumenti urbanistici;

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli  enti pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di destinazione;

h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel  caso di mancato o difforme  utilizzo  del  bene  rispetto  alle  finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

i)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli    con    pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed associazioni per le finalità del presente decreto;

l) provvede all’istituzione, in relazione a particolari  esigenze, di sedi secondarie nelle     regioni       ove  sono  presenti  in  quantità significativa               beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalità organizzata;

m) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti  delle  amministrazioni  pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l’autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

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Art. 113

Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,  di    concerto               con i          Ministri  della      giustizia, dell’economia e delle finanze e per  la            pubblica  amministrazione  e l’innovazione, sono disciplinati, entro il limite di    spesa          di      cui all’articolo 118:

a)  l’organizzazione  e  la  dotazione  delle   risorse   umane   e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico  patrimoniale  relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi  informativi  necessari  per  l’esercizio  dei  compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità delle  comunicazioni,  da effettuarsi  per             via  telematica,       tra   l’Agenzia   e   l’autorità giudiziaria.

2.  Ai  fini  dell’amministrazione  e  della  custodia   dei   beni confiscati di cui all’articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i rapporti tra l’Agenzia e  l’Agenzia del  demanio  sono  disciplinati mediante apposita convenzione      non  onerosa    avente   ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni     custoditi, nonché l’avvalimento del personale dell’Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei  regolamenti  di  cui  al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

4. L’Agenzia è inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Titolo II

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Art. 114

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente    titolo,    ivi incluse quelle cautelari, è competente il                              tribunale  amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di               competenza  di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia  è  domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 115

Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All’articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982,  n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 116

Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si  intendono riferiti  alle  corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovunque  presenti,  si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III             e    IV,   i richiami     agli articoli 1-septies    del decreto-legge             6    settembre  1982,      n.   629,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis     del decreto legislativo       8             agosto 1994, n. 490       nonché       quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della    Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,       si    intendono    riferiti     alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 117

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni contenute  nel libro    I  non si  applicano  ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore       del  presente decreto, sia già stata                        formulata  proposta  di applicazione  della misura di prevenzione. In tali    casi,    continuano   ad applicarsi    le norme previgenti.

2. Nella fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  libro III, titolo II:

a)  la  dotazione  organica  dell’Agenzia   è   determinata,   con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche,     ivi comprese         quelle dirigenziali.   Il   personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni,  dalle   Agenzie,  dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche  in      posizione  di comando o di  distacco,  secondo   quanto         previsto  dai    rispettivi ordinamenti,  conservando lo        stato         giuridico  e         il trattamento economico in godimento con oneri a     carico      dell’amministrazione  di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione  organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine  di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.

3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze   e         con     il Ministro  per la pubblica amministrazione e           l’innovazione,   si     avvale   di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie,    compresa l’Agenzia  del  demanio,  e     dagli            enti territoriali,     assegnato all’Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero  stipula                contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,    n. 276. Tali    rapporti           di lavoro sono instaurati in deroga     alle   disposizioni     del   comma           1, lettere a) e b), nonché nei limiti stabiliti dall’autorizzazione              di cui al primo periodo del presente comma  e  delle risorse    assegnate all’Agenzia ai sensi del terzo periodo  del presente comma, e  non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.     Per   tali fini, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro           per     l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.

4. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 111, comma 2, cessa l’attività del Commissario straordinario   per la  gestione   e la destinazione    dei         beni   confiscati ad organizzazioni  criminali e vengono contestualmente              trasferite  le  funzioni   e le   risorse strumentali e finanziarie già attribuite  allo   stesso Commissario, nonché, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già         occupata presso il Commissario. L’Agenzia   subentra  nelle  convenzioni,   nei protocolli  e  nei  contratti di   collaborazione    stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti di cui all’articolo       118,         comma 1,  può avvalersi di esperti   e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero, quando  più   di   uno, dell’ultimo  dei regolamenti     previsti dall’articolo 113, ai procedimenti di cui all’articolo 110, comma    2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti   anteriormente    alla data di    entrata  in   vigore      del      presente     decreto.    Le       predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui   al          medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui            al comma 5,   il  giudice     delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia    i dati relativi ai detti procedimenti e   impartisce    all’amministratore giudiziario    le disposizioni             necessarie.       L’Agenzia    può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del     bene    ai   fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di       entrata     in vigore della legge di conversione    del presente      decreto,       abbiano  già   presentato  una manifestazione d’interesse al prefetto per le       finalità di  cui  all’articolo  48, comma 3,     lettera c), l’Agenzia          procede alla   definizione e al compimento del trasferimento di tali beni       immobili  a  favore degli stessi enti richiedenti.   Qualora  non        sia          rilevata possibile la cessione dell’intera azienda  e  gli enti  territoriali       manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e       ne facciano richiesta, l’Agenzia può  procedere, valutati i    profili occupazionali,   alla  liquidazione  della   stessa   prevedendo l’estromissione dei       beni    immobili a   favore  degli stessi   enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili  assegnati   agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti   richiedenti. Qualora dalla  liquidazione derivi   un     attivo,     questo è       versato direttamente allo Stato.

8. L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera  del  Consiglio direttivo, l’estromissione  di singoli      beni  immobili dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si  tratti di      beni   che  gli   enti territoriali    medesimi   già  utilizzano   a qualsiasi       titolo per   finalità    istituzionali. La   delibera        del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei  creditori dell’azienda confiscata.

LIBRO IV

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Art. 118

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4  milioni  di  euro,  a  decorrere  dall’anno  2011  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno  2010,  allo  scopo parzialmente utilizzando   l’accantonamento  relativo  al   Ministero dell’interno, nonché quanto a 150 mila euro per l’anno     2010       e  200 mila     euro  a           decorrere           dall’anno  2011,  mediante   corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della  legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2.  Agli   oneri   derivanti   dal   potenziamento   dell’attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell’articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno  2011 e a        4  milioni  di   euro per   l’anno     2012,    si provvede    mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione     di       spesa         di    cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.    307, relativa al Fondo per interventi strutturali di    politica  economica. Il    Ministro dell’economia  e delle     finanze  è  autorizzato   ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All’attuazione delle disposizioni del titolo  III,  capo  V,  si provvede nei              limiti  delle  risorse  già destinate allo  scopo a legislazione              vigente  nello  stato  di  previsione del Ministero dell’interno.

LIBRO IV

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Art. 119

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,  entrano  in vigore decorsi 24 mesi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui all’articolo 99, comma 1.

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 120

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

b) legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n.  4,  convertito  in  legge  31 marzo 2010, n. 50;

d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29  ottobre  1991,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;

b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell’interno

Tremonti,  Ministro  dell’economia  e delle finanze

Brunetta, Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l’innovazione

Fonte: Gazzetta Ufficiale

testo originale in Pdf

http://ssai.interno.it/download/allegati1/aml_dlgs6settembre2011,n.159.pdf



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